Fatti conosciuti il 10 dicembre 2018 dal sottoscritto dott. Paolo Ferraro. In data Lunedì 10 dicembre 2018 mia moglie Patrizia Foiani nata a Roma il 21 febbraio 1966, coniuge da anni e compagna sin dal 2010, e testimone diretta ed esponente di buona parte di quanto accaduto sino ad oggi, ancora colpita dall'incredibile svolgimento ed evoluzione ed andamento, purtroppo divenuto infine spiegabile agevolmente, della udienza penale relativa al processo in intestazione, avendo scoperto quanto segue a seguito di una ricerca da lei effettuata di sua esclusiva iniziativa, mentre ero intento a lavorare al mio pc in altra stanza lontana dalla sua, mi ha trasmesso alle ore 00:47 il link https://www.areadg.it/referenti (ALL.to A screenshot tratto da programma whatsapp.). [N.B. Tutti gli allegati integranti e costituenti parte essenziale ad ogni effetto del presente atto di ricusazione vengono depositati insieme ed all'interno del dvd di prove dirette in apposita directory aggiunta "ALLEGATI ATTO DI RICUSAZIONE". IL DVD è invece attivabile cliccando sul file indexgenerale.html] Tutto i file ivi compreso IL DVD-ISO indicati sono scaricabili e consultabili dal link ipertestuale che segue: "ALLEGATI ATTO DI RICUSAZIONE"] IL giudice Maria Laura Paesano, ho quindi appreso direttamente ieri all'ora indicata (ed estraneo io alle recenti vicende interne alla magistratura non potevo in alcun modo sapere) è REFERENTE DISTRETTUALE per la componente (storicamente egemonica e vincente all'interno) di MD e per AREA (ALL 1). Come ero anche io magistrato iscritto però ad una “altra” MD “ideale” i cui valori costituzionali e legali condivido/condividevo realmente, attivo nel mio ruolo di giurista e magistrato ispirato alla e circoscritto dalla Costituzione. E debbo rammentare che fu Paolo Ferraro nel 1996 con il paginone articolo su un quotidiano a tiratura nazionale (ALL 1 bis) a lanciare un allarme ed un abbozzo di analisi ed indicazioni ben incomplete allora, poi approfondite e concretizzatesi con prove dirette uniche al mondo su vicende di quadro ben più che provate ed allarmanti. Che la intera area enucleata in AREA sia “contro-interessata” (eufemismo) e in atteggiamento di patente inimicizia è peraltro fatto oltreché notorio, semplicemente logico. Sicché di temerario sotto questo aspetto c'è solo l'incessante perseverare nonostante EVIDENZE DIRETTE E MULTIMEDIALI fatte pervenire ed ormai in possesso di buona parte della magistratura sana, da me difesa e riconosciuta pubblicamente, nonostante e contro tutto e tutti coloro che intendano strumentalizzare senza discernimento. Nel corso della fase preliminare del dibattimento era stata su mia richiesta e dalla difesa, allor non inerte e comunque non ostacolante, depositata documentazione relativa al diretto interessamento per conoscenza della detta giudice, quando rivestiva presso il Ministero di Giustizia incarico dirigenziale, circa il complesso delle vicende, di chiaro rilievo globale ed istituzionale. L'invito ad astenersi era stato respinto mediante ordinanza in atti (in buona sostanza “il giudice non aveva avuto come dirigente ministeriale l'incarico di approfondire la vicenda”). Non ero e non sono però a conoscenza di quale Ministro avesse operato la chiamata diretta del giudice al Ministero, vista la rapidità del suo arrivo allora al Ministero. Orbene il banale procedimento e processo per diffamazione e altro reato assolutamente inesistente e ad ogni buon fine scriminata secondo pedisseque osservazioni e sotto svariati profili (ALL 2 Memoria ex art 415 bis CPP e relativi supporti digitali di prova, a sua volta smarrita in fase procedimentale e recuperata come da PEC ALL 3 diretta al Procuratore di Roma ove era stata separatamente depositata -cautela rivelatasi necessaria e preveggente - più allegato ALL 4 breve sintesi con deposito di DVD di prove, e memorietta di supporto) si è repentinamente bloccato, in-esaminato imputato e in-ascoltati testi tutti a difesa più documentazioni tutte da acquisire, con un rinvio a nuova udienza per conferimento di incarico peritale incredibile dictu sulla mia “incapacità di intendere e volere”. Dopo otto anni soprattutto di documentazioni e certificazioni incompatibili anche di provenienza di organismo pubblico (ALL 8 vari) , ma soprattutto pubblica attività intellettuale mia seguita da centinaia di migliaia di persone e pervenuta nella sua obiettiva consistenza di dati e prove oggettive a svariate migliaia di interlocutori istituzionali. Ma persino la dispensa per “fantomatica” inettitudine comminata nel 2012 non solo non parlava certo di capacità e di intendere o volere, ma si riferiva a “perizia” che testualmente “recitava”, nell'esatto contenuto del termine, che i dati “non soddisfano i criteri per alcun disturbo della personalità” ( basta leggere la pur truccata, da informazioni tutte integralmente false, ed ideologicamente falsa consulenza di allora, integralmente contestata anche mediante la “intervenuta” registrazione audio a monte dello strappo di TEST sfavorevoli, da parte dello stesso perito nel giugno 2011. Prove video audio in atti in DVD depositato e ALL 8 bis Relazione del dott. Vannucci sullo strappo dei TEST. Ma si veda la dettagliata autopsia della “perizia” frammento per frammento, introdotta con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato )(ALL 5). Non è però questa la sede per tuonare sulla ultima ennesima iniziativa, anche perchè è tutto di una evidenza lapalissiana, estesa ai quanti interlocutori istituzionali suindicati. La prova sta in realtà in ciò che ebbe a scoprire e dimostrare chi scrive, fino al giorno prima riconosciuto come magistrato di altissime doti senza alcun possibile rilievo (ALL 6) , ed è oggi pubblica ed insormontabile. (Neanche più aggirabile perché in mano a tutta la magistratura). E si verte in tema di attività militari segrete ed attività coperte gravi, della cui esistenza e consistenza vi è ormai prova irrefutabile. Allego poi comunque registrazione digitale di telefonate intercorsa con l'ex difensore di fiducia AVV Alessandro Ricci, a conferma dei fatti ultimi accaduti (ALL 5 telefonata con AVV RICCI adde a DVD-ISO in root). Non indico ora l'impatto istituzionale cognitivo e valutativo di un lavoro unico nella storia, né la figura del magistrato Paolo Ferraro rimasta ben impressa negli ambiti giudiziari romani, ma segnalo semmai ce ne fosse bisogno, che “proprio ora” sono in attesa di fissazione di udienza/adunanza per il merito · causa di annullamento della dispensa, all'epoca nel 2012 “comminata” per “fantomatica” inettitudine, introdotta con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (ALL 6); · causa dinanzi al TAR per il merito relativo a provvedimento cautelare di sospensione “propedeutica” del giugno 2011; · e infine vaglio della istanza al CSM per revoca in regime di autotutela della dispensa comminata, ed istanza inoltrata ad organi interessati direttamente od indirettamente sul piano istituzionale al complesso delle vicende e fatti. (ALL.to 7). Peraltro non posso esimermi dal far notare che il tutto si svolgerebbe nei confronti di un cittadino diagnosticato ADDIRITTURA CON CERTIFICAZIONE PUBBLICA non solo sano ma anzi uomo di particolare salute, valore ed intelletto, (ALL.ti 8 vari SEI TRA CERTIFICAZIONI E RELAZIONI), ma al contempo assoggettato ad una violenta persecuzione per aver scoperto e poi dettagliato con prove dirette costituite in sistema multimediale integrato di registrazioni ambientali, e di conversazioni tra presenti e di telefonate, quanto ormai di pubblico dominio (ALL 9 copia DVD multimediale integrato di prove dirette “insormontabili” e “sconvolgenti” che parlano da sole, ed analisi e contestualizzazioni a mero corredo). A tacere di quello che serenamente è definibile, senza alcun vaglio di merito, ma anche solo vaglio formale, “un sequestro di persona senza titolo e nel più totale dispregio di qualunque realtà e regola, patito il 23 maggio dl 2009” a seguito di un agguato strutturato per impedire che quanto oggetto di registrazioni e scoperta potesse divenire di pubblico dominio ( SI VEDA DETTAGLIATA PRECISA E MINUZIOSA RICOSTRUZIONE NEL noto MEMORIALE del 7 marzo 2011 (ALL 10) ma sopratutto le documentazioni immediatamente successive alla “attività” posta in essere di provenienza terza che attestano il flop TOTALE del tentativo di distruzione di Paolo Ferraro nel 2009). Altro aspetto è la circostanza che Paolo Ferraro pur sapendo i rischi che correva decise nel finire del 2010 di avvisare tutta la magistratura, per mero amore istituzionale, e di mettere a disposizione analisi e prove, che hanno comportato un duro lavoro di elaborazione ed allestimento necessario, in costante aggiornamento verso l'esterno, lavoro definitivamente TERMINATO il 31 ottobre 2018 (trentuno ottobre del 2018). Nel corso della udienza in oggetto 1 la teste Silvia Canali, sentita subito, coinvolta in primissima persona nelle vicende oggetto ormai di pubblico dominio e di prove obiettivamente gravi, tramite difesa costituitasi nel minuscolo processo che risale ad una antica querela gettata nel 2012, aveva introdotto al volo nella precedente udienza a mia insaputa una sentenza di appello appena depositata (il sottoscritto ignaro dell'una ed altra circostanza), sentenza non solo fatta oggetto di ricorso in Cassazione ma di un esposto denuncia segnalazione a più di una firma inviato a vari organi istituzionali e segnatamente al CSM, peraltro materiale palesemente estraneo ai fatti dl giudizio. La sentenza collegiale ovviamente riferibile a due magistrati di AREA si è fatta segnalare per un obnubilamento artificiale della realtà addirittura non solo ricostruita ingannevolmente sulla base di prospettazioni di matrice e provenienza evidenti, sentenza denominata, solo per le per sue precise caratteristiche di totale distacco dalla realtà “a struttura deliroide“ e condita con asserzioni ed obiter dictum che parlano da soli. Oggi siamo venuti a conferma/conoscenza di quale gradino fosse stato poggiato, poggiato “al volo”.. Nonostante la “ritardata” opposizione della difesa, il carteggio collegato e la sentenza detta sono rimasti nel fascicolo dibattimentale indicando il giudice che la “decisione” sua veniva riservata alla fine del processo. Una decisione la cui valutazione anche di opportunità non esibiamo in questa sede, ma prevista a suo tempo sulla base della sola analisi della sentenza artatamente inserita da parte privata. E basti richiamare la lettura dei ricorso in Cassazione ed esposto segnalazione al CSM ( ALL.ti 5 e 7 indicati ed allegato 10 MEMORIALE allegato ed integrante denuncia del 2011). 2 la medesima Silvia Canali ha disegnato un inventato conflitto tutto interpersonale e soggettivo personale tra lei ed un ipotetico coniuge malato e visionario sul piano “privato” ( secondo una metodica e tecnica ben note che la dicono ben lunga su ruoli ed appartenenze che disegnano i contorni di questo caso), negato la evidenza di una separazione risalente al 2006 e dovuta alla scoperta di quanto circondava l'oggetto di due relazioni investigative e DVD video a supporto, ma soprattutto pacificamente gestita e formalizzata dal magistrato Paolo Ferraro, con una separazione “anodina” ed obiettiva (cessazione del rapporto) ed un divorzio con lo stesso stile equilibrato e distaccato introdotto. La ormai nota grandediscovery partita con una denuncia e MEMORIALE generale del 7 marzo 2011 ha (guarda caso) scatenato una guerra giudiziaria/istituzionale su più fronti e vari piani da chi e come è qui inutile illustrare, perché il tutto emerge sinanche da questo ultimo capitolo doloroso per le istituzioni. Va semmai evidenziato che l'UNICO VERO OGGETTO DI UNA VICENDA ORMAI DESTINATA A RIMANERE NELLA STORIA, era la SCOPERTA dal concreto mediante prove DIRETTE obiettive, da parte di un magistrato serio indipendente di alta professionalità, di un intero mondo di attività coperte e segrete a matrice operativa militare, che facevano venire in gioco la tutela non solo sua ma della indipendenza reale della magistratura pressochè intera, non certo coinvolta come artefice ma come oggetto e vittima costituzionale; 3 sempre la medesima Silvia Canali ha “liberamente” caricaturato una attività informativa presso le istituzioni di tale livello ed oggettività da scioccare la maggioranza dei magistrati, informati “ascoltatori”, presentandola come l'invio di quattro parole “sempre le stesse”, ovviamente e come se Paolo Ferraro fosse un clavicembalo stonato, e ad esempio artificialiter ad condimentum costruito verbalmente sulla stessa scia la falsa realtà di foto solo tratte dal suo di lei profilo di facebook, mentre si tratta di reperti fotografici in data 1 novembre 2006 ben dettagliati (oltreché di video-foto del giugno 2006) e sinanche di un ulteriore frammento di video dell'epoca (tutte le prove in atti del fascicolo PM, a tacere di quanto oggetto delle relazioni investigative ma soprattutto della pacifica circostanza che tutto fu fatto oggetto, alla luce del sole, di un confronto diretto ed anzi a suo tempo, nei lontanissimi settembre e primi di ottobre del 2006, solerte avvisar io su ciò che intorno ai fatti emergeva di destabilizzante, e finalizzato chiaramente addirittura a suo di lei indiretto danno. Al di là del merito che pure dettaglieremo in altre sedi è un fatto che in un processo per “non” reati minuti, a "documentazione unilaterale" fatta "argutamente" (si fa per dire) scivolare nel fascicolo dibattimentale, dinanzi ad una testimonianza di tal fatta, sulla scorta di parole e di un deposito di un documento irrilevante perchè sub iudices e sub CSM, è stata impartita una attività dibattimentale fuori di ogni canone di esperienza e di logica verificabile. Eccezionale la perizia in dibattimento, fuori ordinem oltre misura la perizia sulla incapacità di intendere e volere in un processo per diffamazione da documenti pubblici e PROVE DIRETTE (nascoste affannosamente ma inutilmente). Ma il punto signor Presidente della Corte di Appello di Roma è che IL GIUDICE MARIA LAURA PAESANO, espressamente delegata referente di un AREA colpita non nel nomen astratto ma nelle sue egemoni persone di Agnello Rossi, Stefano Pesci e collegamenti militari emersi dalle dichiarazioni di persona intranea e direttamente informata, e ulteriore cordata (si vedano video di prova su appartenenze e ruoli e registrazioni di conversazioni tra presenti) in un quadro di attività che hanno visto il coinvolgimento diretto poi di altri magistrati tutti del nucleo di MONTEVERDE, tutti in rapporti stretti segnati da ben altre appartenenze, DOVEVA E NON POTEVA NON ASTENERSI, ed era ben al corrente della personale sua incompatibilità per inimicizia dell'area di AREA e diretta di loro inimicizia condivisa nei confronti di Paolo Ferraro, rivestendo comunque un ruolo formale del quale non eravamo a conoscenza, prova finale solo ora acquisita. Tutto rilevante ex artt. 51 e 52 cpp secondo la specifica in intestazione evidenziata. D'altronde se così non fosse, un cordata condivisa che controlla direttamente ed indirettamente, potrebbe rimanere totalmente libera di determinare esiti e dinamiche a sfondo giudiziario nella più totale assenza di controllo ordinamentale. Che è proprio ciò a cui occorre porre rimedio su piani generali e concreto attuale. Quanto ciò ed altro rilevi o meno in questo caso concreto, valorizzando in sede di vaglio il danno da gestione/conseguenza processuale ed altro sul solco di sentenze della Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 8 febbraio 2016 n. 4973, operante nel suo ruolo di nomofilachia in altro ambito, non è qui oggetto di attenzione che precorra fatti. Qui ci si occupa di salvare anche e direi soprattutto nell'interesse dello Stato e della magistratura, almeno una quota minima della apparenza e il principio del giudice naturale indipendente estraneo alle parti, senza interessi condivisi o inimicizie di collettivo od apparato condivise e vissute ovviamente sul piano individuale e concreto da parte di tutti i soggetti in condivisione. Si verte di un principio [ n.d.r. un tirante essenziale la cui rottura comporta il crollo del ponte dello Stato di diritto] da assicurarsi a qualunque cittadino, Meno al - per ora - ex e sub judice- magistrato dispensato per eccessiva attitudine Paolo Ferraro che troppo ha scoperto e ricostruito oggettivamente ?! E' ovvio che chi scrive inviti ad ascoltare e valutare fatti e prove dirette, che sono ormai la prova di tutto. (ALL .9 DVD-ISO multimediale integrato). E le prove depositate digitalmente sono prove da vagliare secondo pacifica Cassazione. Si conclude pertanto con la richiesta di accoglimento della ricusazione radicando nuovo processo dinanzi a giudice designato ex novo mediante previsione tabellare, e sempre fatta salva la eventuale responsabile astensione esercitata -ex post- dal giudice MARIA LAURA PAESANO- Roma 11 dicembre 2018 ore 18 e 30 PAOLO FERRARO LA PRESENTE VIENE SOTTOSCRITTA ANCHE DALLA DOTT.SSA PATRIZIA STEFANIA EUGENIA FOIANI a conferma di quanto accaduto sotto la sua diretta percezione, e già fatte anche oggetto di esposti, dichiarazioni pro veritate ed altro, tutto debitamente pluri-depositato e pluri-nascosto o non vagliato, dal 2011 in poi. (VEDI CARTELLA ESPOSTI FOIANI ADDE A DVD-ISO) La Dottoressa Patrizia Foiani fa espressa richiesta di annotare che “una intera famiglia e figli e dieci anni di vita risultano nascosti ed obnubilati proprio dalla sentenza di appello fatta oggetto di esposto segnalazione al CSM ed organi istituzionali, di ricorso in Cassazione ma “entrata” al volo nel fascicolo dibattimentale.ALL 11 UNA SENTENZA A STRUTTURA DELIROIDE ED ALL 12 SEGNALAZIONE ESPOSTO SU SENTENZA DI APPELLO DIVORZIO ” A che serva far sembrare la vita di Paolo Ferraro quel che non è, non occorre spiegarsi alla S.V. . PATRIZIA STEFANIA EUGENIA FOIANI |